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Ai blocchi di partenza la mediazione obbligatoria per le liti condominali e per i sinistri

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Il 20 marzo 2012 è la data fissata per la partenza della seconda tranche della mediazione obbligatoria, che questa volta vede in pole position le liti condominiali e i sinistri stradali. Ciò significa che non è più possibile ricorrere in giudizio se prima non è stato esperito il tentativo di mediazione. Materie, queste, che si aggiungono agli altri casi di obbligatorietà della mediazione, quali diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa. Il procedimento di mediazione obbligatoria è, ai sensi del decreto legislativo 28/2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, se la causa inizia senza passare prima per la mediazione, l’avvocato della controparte potrà eccepirne l’improcedibilità. Addirittura potrà essere lo stesso giudice, nella prima udienza, a rilevare che è stato saltato un passaggio, pur non essendoci eccezioni di parte. Se, invece, la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa, il giudice deve fissare la successiva udienza prima della scadenza del termine di quattro mesi. Inoltre, anche in sede di giudizio di appello, il giudice può invitare le stesse parti ad esperire la mediazione, meglio conosciuta come “mediazione demandata dal giudice”. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Pertanto, se si vuole vedere soddisfatto un proprio diritto in tempi brevi e con costi modesti conviene mediare, anche perché il giudice condanna la parte costituita in giudizio, che non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, l’assenza è punita anche con una sanzione processuale, poiché dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Se la proposta non viene accettata ed è in corso il processo giudiziale, qualora la sentenza emessa dal giudice corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. Molteplici, in sintesi, i vantaggi che la mediazione offre: celerità – un procedimento dura in media 4 mesi – professionalità – il mediatore è un esperto in possesso dei requisiti tecnico-professionali e morali – riservatezza – tutto quanto detto durante il procedimento resta riservato e coperto da segretezza, che si estende anche al personale dell’organismo dinanzi ala quale si svolge il procedimento - economicità – le spese del procedimento sono notevolmente contenute rispetto alla giustizia ordinaria e, se si partecipa al procedimento e si accetta la proposta, si evita di dover pagare somme corrispondenti al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, sono previsti diversi benefici fiscali sugli atti del procedimento di mediazione. Dunque, mediare conviene! Per maggiori informazioni, consultare il sito www.camcomisernia.net oppure contattare l’Organismo di Mediazione della CCIAA di Isernia iscritto al n.95 nel registro degli organismi presso il Ministero della Giustizia ai seguenti recapiti: Responsabile Dott. Giovanni Berardini tel. 0865.455204 giovanni.berardini@is.camcom.it Segreteria dell’Organismo tel. 0865.45209 conciliazioneisernia@is.camcom.it .
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