RESE NOTE LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA RISSA MONTENERO - REAL ISERNIA

03/03/2011
Attualità
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Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla società Real Isernia; letti gli atti ufficiali di gara rileva quanto segue: dal referto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, all’uscita dagli spogliatoi, mentre il direttore di gara si apprestava ad abbandonare l’impianto di gioco, veniva aggredito verbalmente da una persona non identificata, appartenente alla società di casa, che l’accusava di essere il responsabile degli incidenti che stavano accadendo al di fuori dell’impianto di gioco; inoltre l’arbitro riporta nel proprio referto che in quel momento udiva un colpo di pistola proveniente dal di fuori dell’impianto stesso; dal referto del commissario di campo designato, rileva che dopo circa 45 minuti dal termine della gara, nei pressi degli spogliatoi sostavano indebitamente circa 8 / 10 persone non identificate; gli stessi manifestavano un evidente stato di intolleranza nei confronti dei tesserati della società ospitata. Il commissario di campo, non notando la presenza di alcun dirigente della società ospitante nelle vicinanze, sollecitava tali persone ad uscire fuori dall’impianto, senza riuscirvi. Pertanto, in via precauzionale, chiamava i Carabinieri chiedendone l’intervento e invitava alla squadra del Real Isernia di rimanere negli spogliatoi e di attendere l’arrivo dei Carabinieri. Dopo circa venti minuti sopraggiungeva una pattuglia di Carabinieri che prendeva in consegna la squadra ospite all’interno dell’impianto di gioco, per scortarla verso il proprio pullman parcheggiato all’uscita del cancello principale, ma percorsi solo pochi metri, il gruppo di persone estranee sopracitate si scagliava contro i calciatori ed i dirigenti della società Real Isernia, provocando una rissa che vedeva coinvolti gli estranei di cui sopra più diversi componenti della società Real Isernia. La rissa veniva sedata dai carabinieri dopo circa 6 / 7 minuti. Precisa il c.c. che, mentre era in atto la rissa, notava che una persona non identificata si avvicinava ad un’auto parcheggiata all’interno dell’impianto di gioco dalla quale prelevava un bastone, ma veniva prontamente fermato da un altro dei presenti anch’esso non identificato. A questo punto il commissario di campo, constatato che la rissa era stata sedata e che i carabinieri stavano scortando la squadra ospite verso l’uscita del campo, decideva di posizionarsi davanti allo spogliatoio della terna arbitrale. Quando la stessa si apprestava a lasciare lo spogliatoio per raggiungere la propria autovettura si avvicinava un’altra persona presente e non identificata che inveiva nei confronti dell’arbitro e lo accusava di essere la causa di ciò che era accaduto e che stava accadendo all’interno ed all’esterno dell’impianto sportivo. Successivamente la terna arbitrale partiva con la propria auto senza alcuna conseguenza. Osserva questo GST. Il presente giudizio deve basarsi esclusivamente sulla scorta degli elementi che emergono dagli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e rapporto del commissario di campo) ai sensi dell’art. 35 CGS. Innanzi tutto occorre sottolineare che i fatti violenti si sono verificati ben oltre il termine della gara. Inoltre, negli episodi narrati, spicca la totale latitanza della società di casa e dei suoi dirigenti in merito all’ordine ed alla sicurezza prima, durante e soprattutto DOPO lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Nessun dirigente era con l’arbitro in occasione dell’aggressione verbale subita mentre stava per lasciare l’impianto di gioco; quando il commissario di campo ha cercato di allontanare le persone indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, la presenza di dirigenti locali avrebbe sicuramente convinto tali persone ad uscire fuori o, come minimo, avrebbe avuto sicuramente una funzione di deterrente per gli episodi di violenza; infine in occasione della rissa scoppiata l’intervento di dirigenti locali avrebbe sicuramente limitato di molto la gravità dell’accaduto. Per questi motivi questo GST ritiene la società Calcio Montenero oggettivamente responsabile dei fatti accaduti nel post gara, delineandosi così la casistica prevista dagli artt. 4 e 14 CGS. Dagli atti ufficiali, inoltre, sono emersi più o meno chiaramente altri episodi che a giudizio di questo GST necessitano di ulteriori e specifici accertamenti ed in particolare: - l’impossibilità ad individuare i partecipanti alla rissa ed il ruolo (tifosi, tesserati, ecc) da essi tenuto nell’evolversi della stessa; - l’impossibilità ad identificare l’autore dell’aggressione verbale subita dall’arbitro, - delineare l’entità degli incidenti accaduti al di fuori dell’impianto di gioco così come dichiarato dalla persona che si è avvicinata all’arbitro inveendo contro di lui; - e soprattutto l’episodio del colpo di pistola chiaramente udito dall’arbitro e proveniente anch’esso dal di fuori dell’impianto di gioco. sono tutti episodi e circostanze di una gravità tale per i quali si ritiene dover richiedere un supplemento di indagine alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 34 CGS. Per tutti questi motivi D E C I D E di sospendere la omologazione del risultato della gara in epigrafe, in attesa di ricevere il reclamo preannunciato dalla società Real Isernia; di rimettere gli atti alla Procura Federale con formale richiesta di supplemento di indagine ed ulteriori accertamenti sui fatti accaduti in occasione del post-partita della gara in epigrafe; ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 18, comma 1, lett. b) di comminare un’ammenda di Euro 3.000,00 alla società Calcio Montenero; ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 18, comma 1, lett. f) di squalificare il campo di gioco della società Calcio Montenero per 5 (cinque) gare effettive; di inibire il dirigente accompagnatore Senese Gianluca (Calcio Montenero) fino a tutto il 31.12.2011; di inibire il dirigente addetto agli ufficiali di gara Policastro Paolo (Calcio Montenero) fino a tutto il 30.06.2011; Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.

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